Art. 7.
(Interventi economici e fiscali).

      1. Al fine di incentivare la produzione e l'impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « 200.000 tonnellate», sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di tonnellate». Per il 50 per cento del contingente di cui al medesimo articolo 21, comma 6, come modificato dal presente comma, l'esenzione dall'accisa può essere riconosciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
      2. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dal 2006, un contributo nella forma di credito di imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti che fruiscono del credito d'imposta stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede

 

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nell'ambito del gettito derivante dalle accise sui prodotti petroliferi.
      4. Al fine di consentire alle imprese agricole che effettuano investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti di accedere al fondo istituito presso Mediocredito centrale S.p.a., le anticipazioni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono impiegate anche per il finanziamento degli investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati ad aumentare la produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.